Blue Delta Crab™Bozza di contratto · 3 novembre 2026
World Council

Contratto di consorzio con attività esterna · artt. 2602, 2603, 2612 e 2615 c.c.

Consorzio Blue Delta Crab. La filiera, non un numero.

Bozza per il notaio. Nasce quando firmano almeno due imprenditori. Non incorpora nessuna impresa. Non fissa prezzi. Non chiede un terzo socio di riempimento.

Art. 1 · Forma e nome

È costituito un consorzio con attività esterna ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, con la denominazione «Consorzio Blue Delta Crab». Il contratto è in forma scritta, a pena di nullità (art. 2603). Entro trenta giorni l’estratto si deposita al Registro delle imprese del luogo della sede (art. 2612).

Art. 2 · Oggetto

Il consorzio svolge in comune, per conto delle imprese consorziate e verso i terzi, le fasi che nessuna di loro è tenuta a cedere: il registro dei lotti, l’impronta del dato che l’impresa approva, il sigillo aggiuntivo, la documentazione di filiera, l’organizzazione della formazione, la cura del riferimento privato di sala. Non vende il prodotto dei soci al posto dei soci. Non continge la produzione e non ripartisce il mercato. Ogni impresa tiene il proprio listino. Un’intesa sui prezzi è fuori dall’oggetto e nulla.

Art. 3 · Durata e sede

Durata: dieci anni dalla stipula, rinnovabile. In mancanza varrebbe comunque il termine di legge (art. 2604). Sede dell’ufficio, da scrivere alla firma: ________________________________. L’ufficio può stare presso un consorziato senza che i beni di quel consorziato entrino nel fondo.

Art. 4 · Chi è socio

Socio è l’imprenditore, con partita IVA, che esercita una fase della filiera del granchio blu: pesca, trasformazione, conservazione, distribuzione, somministrazione, oppure servizi di filiera se il notaio lo qualifica impresa. Non c’è un numero chiuso e non c’è un minimo diverso da quello del codice: più imprenditori, dunque almeno due. Granchiobludelta S.r.l. può essere tra i firmatari della nascita, come trasformazione. L’adesione non è conferimento dell’azienda, del marchio, del laboratorio o dei clienti. Il marchio di chi produce resta primo sulla confezione. Il sigillo del consorzio sta sotto ed è revocabile.

Art. 5 · Ammissione

L’impresa chiede per iscritto, indica la fase e accetta questo contratto. L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Non si promette esclusiva di zona. Non si rifiuta un’impresa per proteggere il volume di un’altra. Si può rifiutare chi non è imprenditore, chi non opera in una fase, o chi non accetta il divieto di intesa sui prezzi.

Art. 6 · Obblighi e fondo

Ogni consorziato consente i controlli sull’adempimento degli obblighi consortili (art. 2605), limitati al lotto che ha chiesto di registrare e al uso del sigillo. Il fondo consortile si forma con un contributo iniziale uguale, il cui importo si scrive alla firma: euro ________, e con i contributi annuali che l’assemblea delibera. I beni del fondo rispondono delle obbligazioni assunte in nome del consorzio (art. 2615, primo comma). L’azienda del socio non è nel fondo.

Art. 7 · Organi

L’assemblea è l’organo sovrano. Ogni consorziato ha un voto, qualunque sia il fatturato. Delibera a maggioranza dei presenti, salvo l’unanimità per lo scioglimento, per la modifica del divieto di intesa sui prezzi e per ogni atto che disponga del marchio di un socio. Il presidente, eletto dall’assemblea per tre anni, ha la rappresentanza, anche in giudizio, nei limiti di questo contratto. Può essere revocato dalla stessa assemblea. Non è previsto un numero fisso di fondatori nel consiglio: il presidente può essere affiancato da un comitato solo se l’assemblea lo vuole.

Art. 8 · Lotto, sigillo, standard

Si pubblica solo il lotto che il consorziato indica. In pubblico vanno specie, zona, date, temperature e l’impronta. Restano nell’impresa i nomi delle persone, le ricette e i prezzi. Lo standard di sala è privato: non sostituisce la legge e è uno standard di riferimento. Una modifica dello standard è valida se la delibera l’assemblea e se il World Council™, associazione distinta, ha dato parere favorevole oppure non ha risposto entro trenta giorni.

Art. 9 · Recesso ed esclusione

Il consorziato recede con preavviso di novanta giorni, senza penale, nei casi previsti da questo articolo: in ogni momento, se il contratto gli è divenuto eccessivamente gravoso per causa non sua; e comunque alla scadenza del decennio. L’esclusione, deliberata dall’assemblea con la sua astensione, colpisce l’inadempimento grave non sanato in trenta giorni. La partecipazione al fondo di chi esce si accresce agli altri, come dice l’articolo 2609. Il sigillo esce dalle confezioni nuove. Quelle già uscite restano lecite. L’azienda non si tocca.

Art. 10 · Sanzioni

L’inadempimento lieve sospende l’uso del sigillo fino alla cura. L’inadempimento grave apre l’esclusione. Non sono previste penali in denaro diverse dal recupero del costo del servizio già ordinato e non pagato.

Art. 11 · Servizi

I servizi di documentazione si ordinano a parte, al listino pubblicato. Ordinarli non è l’ammissione a socio. Il listino non è un contributo consortile.

Art. 12 · Ciò che il consorzio non fa

Il consorzio non indica prezzi di vendita, neppure come prezzo consigliato. Non riserva una quota della produzione di un socio a un club o a un sito. Non pubblica elenchi di esclusi. Non chiede penali di uscita e non vieta a chi recede di cucinare o di vendere. I fondi pubblici non sono un beneficio garantito e non si perdono «perché il consorzio li aveva promessi». La responsabilità sull’alimento resta dell’operatore che lo immette sul mercato. Il consorzio pubblica solo il lotto che quell’operatore ha approvato per iscritto.

Art. 13 · Foro

Foro: Tribunale di Rovigo, salvo diversa scelta scritta alla firma.

Firme degli imprenditori che oggi ci sono. Ne bastano due. Gli altri entrano dopo, con l’articolo 5.

ImpresaFaseFirma
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Statuto del Council Simbiosi